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Agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, è riconosciuto il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri.
La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata, compilando i moduli messi a disposizione, negli uffici postali (tranne per i figli minori, la cui domanda va inoltrata alla questura competente per territorio).
Il nulla osta al ricongiungimento familiare può essere richiesto dal cittadino straniero, in possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per asilo politico, per studio o motivi religiosi, o in possesso della carta di soggiorno, in favore:
Il figlio minore dello straniero che soggiorna in Italia regolarmente, è inscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, fino al 14° anno di età.
Al compimento del 14° anno di età del minore, viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età, oppure una carta di soggiorno.
Al compimento della maggiore età allo straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito della Polizia di Stato.
Essere titolari di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Non è previsto alcun costo.
Questura
Il visto d'ingresso per i familiari è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, previo accertamento dei requisiti.